pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle societa' di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, e' autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. L'espressione: "adeguata remunerazione del capitale investito", di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti
commi:
" 4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lettera c), con
esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale
polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole
della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano
frequentato a proprie spese i corsi.
4-ter. A valere sulle risorse
del comma 1, anche con le modalita' di cui al comma 2, sono concessi i
contributi per la riconversione professionale degli ufficiali
radiotelegrafisti.".
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.
4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilita' degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalita' di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, e' fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.
2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509, 7510, 7514 e 7551 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997.
3. Le disponibilita' finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.
4. Le disponibilita' del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonche' quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Le disponibilita' in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.
5-bis. Le somme relative al funzionamento del Servizio escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonche' le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del Servizio escavazione porti, ammontanti a lire 2.160.581.640, sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a decorrere dal 1 gennaio 1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31 dicembre 1997.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti
requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle
abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di
distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al
comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in
corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del
certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente
di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti
requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle
abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di
distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validita' e
conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di
cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione
interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949,
n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale e' rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unita' da
diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si
obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo
l'unita' da diporto. L'unita' passa in godimento autonomo del conduttore il
quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i
rischi;
b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una delle
parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unita' da
diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto,
la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto
avendo a bordo non piu' di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unita'
noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante alle cui dipendenze resta
anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unita' in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalita' ricreative nonche' per gli usi turistici di carattere locale e' disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorita' marittime o locali.
11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituito dal
seguente:
" 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,
le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate
mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. L'utilizzazione dell'unita' da diporto per finalita' di locazione e noleggio e' annotata nei registri di iscrizione delle unita' da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o societa', esercenti l'attivita' di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.".
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o piu' decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unita' da diporto utilizzate in attivita' di noleggio, nonche' per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla
seguente:
" c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza
superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione
entro sei miglia dalla costa;".
3. La lettera d) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla
seguente:
" d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite
dalla costa.".
4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione e' stata richiesta.
5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: "Nessuna abilitazione" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20".
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente per i soli aspetti ambientali con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.
3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente - gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonche' ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potra' essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 12 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacita' produttiva annua gia' riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le domande presentate dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti e della navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.
5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.
6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si applicano ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: "decennale" e' sostituita dalla seguente: "dodecennale".
8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi, " sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici, ".
3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
"Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla
dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa
con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".
3-bis. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unita' da diporto.
2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e' differito al 1 luglio 1994.
3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.
2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.