Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9
agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 151
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, recante norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generale per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, recante norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 147 relativa alle norme minime di sicurezza da osservare sulle navi mercantili;
Vista la legge 19 novembre 1984, n. 862, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione di direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, concernente l'attuazione di direttive relative ai carrelli semoventi per movimentazione;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, concernente attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente attuazione di direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, concernente attuazione della direttiva 92/58/CEE in ordine alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente attuazione di direttive riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, concernente attuazione di direttive relative alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione di direttive relative alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE
DEL LAVORO INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari
esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni
di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in
modo da:
a) assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli
infortuni e malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le
responsabilita' specifiche del datore di lavoro, dei lavoratori in relazione
alla valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e
biologici;
c) definire i criteri relativi all'organizzazione dei sistema di
prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro;
d) dettare le disposizioni
generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
e) adottare le
misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
f)
assicurare la formazione e l'informazione del personale addetto alle operazioni
ed ai servizi portuali, nonche' alle operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) operazioni e servizi
portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in
genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed
accessorie svolte nell'ambito portuale;
b) operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione,
riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo
ormeggiate o ancorate in ambito portuale;
c) datore di lavoro: il titolare
dell'impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri
dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di
autoproduzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28
gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale; il
titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle
navi;
d) merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale
per il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.);
e) accessori di
sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto 4.1.1. dell'allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
f)
luoghi di lavoro a terra: aree di carico, scarico e trasbordo delle merci e
relativi accessi;
g) luoghi di lavoro a bordo: luoghi ove si svolgono
operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale;
h) locali chiusi e angusti:
ambienti di lavoro chiusi a bordo di nave, di dimensioni ridotte, privi di
adeguata ventilazione naturale;
i) Autorita': l'Autorita' portuale o, ove non
istituita, l'Autorita' marittima;
l) ambito portuale: area delimitata e
disegnata dal piano regolatore portuale.
Art. 4
Documento di sicurezza
1. Il datore di lavoro elabora il documento di cui articolo 4 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, di seguito denominato
documento di sicurezza, contenente anche:
a) la descrizione delle operazioni
e dei servizi portuali oggetto dell'attivita' dell'impresa portuale;
b)
l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia
della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale
utilizzata;
c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni
ciclo ed ambiente di lavoro;
d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature
utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;
e)
l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di
protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle
operazioni e dai servizi portuali;
f) le misure da mettere in atto per la
prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per
il pronto soccorso;
g) per il titolare dell'impresa concessionaria del
terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate
per la circolazione all'interno dell'area.
2. Il documento di sicurezza deve essere custodito presso la sede dell'impresa portuale e copia dello stesso deve essere trasmessa all'Autorita' e all'Azienda unita' sanitaria locale competente.
3. Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di lavoro e' tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.
4. Il datore di lavoro comunica all'Autorita' gli eventi di cui al comma 3.
Art. 5
Obblighi del datore di lavoro in ordine alla
prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali,
deve:
a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo nautico o
idoneo mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia l'evacuazione
dei lavoratori sia l'eventuale trasporto di infortunati;
b) avvalersi del
"servizio integrativo antincendio portuale", di cui alla legge 13 maggio 1940,
n. 690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, in tutti i casi previsti
dall'Autorita' in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del
comandante provinciale dei vigili dei fuoco, ferma restando la possibilita' di
avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 6
Formazione dei lavoratori
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione promuove corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali, nonche' alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con onere a carico dei datori di lavoro.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese datoriali e dei lavoratori, sono stabiliti contenuti e modalita' per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, nonche' criteri per il rilascio delle relative certificazioni.
Art. 7
Comitato di igiene e sicurezza del lavoro
1. In sede locale l'Autorita' puo' istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorita' stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.
CAPO II
DISPOSIZIONI INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI
PORTUALI
Art. 8
Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della
nave
1. Il datore di lavoro mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi
le seguenti caratteristiche:
a) larghezza minima di 0,55 m.;
b) corrimano
ai lati o barriere di protezione laterali di altezza netta minima non inferiore
a 0,80 m.;
c) listelli antisdrucciolo e di tipo fisso;
d) sistemi di
illuminazione;
e) rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del
punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.
Art. 9
Scale di accesso alle stive non in dotazione alla
nave
1. Nella nave il cui fondo e' situato a piu' di 1,50 metri dal livello della
coperta, e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle
paratie terminali, il datore di lavoro mette a disposizione scale di accesso
alle stive aventi le seguenti caratteristiche:
a) per i piedi un appoggio
sicuro la cui profondita', aumentata dello spazio retrostante alla scala, sia di
almeno 115 mm. per una larghezza di almeno 250 mm., e per le mani un appoggio
robusto;
b) non ubicate internamente sotto il ponte piu' di quanto sia
necessario per non ostruire il boccaporto;
c) poste sulla stessa linea dei
dispositivi, che la continuano attraverso i battenti o mastre dei boccaporti,
fissati ai battenti o alle mastre stesse e che offrano sostegno ai piedi e alle
mani come indicato alla lettera a);
d) munite di ganci di trattenuta da
ancorare ad elementi fissi e aventi una lunghezza tale che almeno un montante
superi di 1 metro il piano di calpestio superiore, qualora le scale impiegate
siano di tipo non fisso.
2. Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della nave o al tipo di merce trasportata, utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purche' soddisfino le condizioni di sicurezza; e', comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscagline.
Art. 10
Spazio libero per l'accesso alle stive
1. Il datore di lavoro deve:
a) in corrispondenza dei battenti o mastre
dei boccaporti dei corridoi lasciare libero uno spazio di larghezza non
inferiore a 80 cm per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive;
b) per
le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a rendere
possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.
Art. 11
Boccaporti
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinche':
a) durante le fasi di
chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di dispositivi di chiusura,
azionati da forza motrice, come porte a murata, rampe, ponti garage mobili, le
operazioni siano segnalate in modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei
lavoratori;
b) i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a piu' di
1,50 metri dal livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza
netta di almeno 75 cm. da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati per
le operazioni; nel caso in cui tali boccaporti siano aperti, ma coperti da
tendoni o da cagnari, siano opportunamente protetti e segnalati.
2. Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di riposo ed altre interruzioni di lavoro.
Art. 12
Locali chiusi a bordo delle navi
1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale
chiuso, deve:
a) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente
aerato;
b) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o
depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare
esalazioni tossiche e nocive per la salute del lavoratore stesso.
2. Il datore di lavoro deve provvedere affinche' il lavoratore che per primo accede ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.
Art. 13
Lavoro in stiva
1. Il datore di lavoro non puo' far lavorare nella stessa stiva piu' di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e sempreche' non sussista la possibilita' di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Non puo', altresi', impiegare nella medesima stiva piu' di due squadre dislocate a livelli diversi, ma sovrastanti.
Art. 14
Registro degli apparecchi e degli
accessori
1. E' istituito, secondo un modello da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un registro in cui siano indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori e, limitatamente alla nave, a quei mezzi non fissi in dotazione della nave, che deve essere custodito dal datore di lavoro.
2. Il registro, comprensivo di certificati ovvero verbali rilasciati ai sensi della vigente normativa in occasione di verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli accessori da parte dei competenti organi, deve essere tenuto a disposizione dell'Autorita', che puo' richiederne l'esibizione.
Art. 15
Controllo degli accessori degli apparecchi di
sollevamento a terra
1. Il datore di lavoro deve sottoporre a controllo integrale almeno una volta all'anno ogni tipo di accessorio e verificare, prima di ogni movimentazione, le braghe nei carichi pre-imbragati.
Art. 16
Manovra degli apparecchi di sollevamento di
bordo
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il carico sia sollevato solo
dopo essere stato imbracato o altrimenti fissato in modo sicuro all'apparecchio
di sollevamento dal segnalatore.
b) non sia superata in alcun caso la portata
massima indicata sugli apparecchi di sollevamento e, qualora gli stessi abbiano
piu' di una portata massima di utilizzo, siano dotati di efficaci dispositivi
che permettano al manovratore di determinare la portata massima in tutte le
condizioni di utilizzo, informandone l'impresa portuale.
Art. 17
Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle
stive
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i magazzini o le stive, nei
quali si opera con carrelli, siano convenientemente aerati;
b) sia apposta
ben chiara, nei piani superiori, l'indicazione del carico ammissibile per metro
quadrato e del peso lordo a pieno carico del carrello impiegabile.
Art. 18
Uso dei trasportatori meccanici continui
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i trasportatori meccanici
continui, nei punti di carico e scarico, alla testa motrice e a quella di
rinvio, nonche' in altri punti, siano dotati di appropriati dispositivi per il
rapido arresto dell'apparecchio;
b) i comandi per la manovra di due o piu'
trasportatori meccanici continui che lavorano in serie, consentano che il
movimento s'interrompa, anche quando uno di essi si arresta;
c) ogni inizio e
ripresa del movimento, quando i trasportatori si prolungano fuori del campo
visivo dei posti di comando, sia preceduto da un segnale convenuto, ottico od
acustico;
d) i trasportatori meccanici continui siano dotati di dispositivi
atti ad evitare l'accumulo e la fuoriuscita del materiale e siano facilmente
individuabili e raggiungibili senza pericolo i punti di lubrificazione ed
ingrassaggio.
Art. 19
Uso dei trasportatori pneumatici
1. Il datore di lavoro, per l'uso dei trasportatori pneumatici, provvede
affinche':
a) le aperture d'entrata dell'aria delle soffiere e dei
ventilatori aspiranti siano protette con robusti graticci o griglie
metalliche;
b) ogni mezzo di aspirazione sia dotato di un idoneo strumento di
misura della depressione che dia all'operatore un'indicazione visiva in
qualunque momento dello stato della depressione;
c) ogni mezzo di aspirazione
sia in grado di emettere un segnale acustico a qualsiasi persona che lavori
nelle vicinanze quando la depressione scende all'80% o meno del valore di regime
stabilito o nella eventualita' che una pompa di aspirazione cessi di
funzionare;
d) il dispositivo di aspirazione sia usato solamente sul tipo di
merce particolarmente adatta ad essere trattenuta o aspirata con la depressione
o, altrimenti, su carichi che abbiano una superficie idonea per la presa a
"ventosa";
e) durante le operazioni di aspirazione, nessuna persona possa
accedere nella stiva o in qualsiasi altro luogo dove possa esservi un cedimento
del carico o parte di esso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma
1, lettera c).
Art. 20
Operazioni sui vagoni ferroviari
1. Il datore di lavoro deve:
a) vietare, durante le manovre di carico e
scarico di merci alla rinfusa e di carico di tronchi sui vagoni, la presenza dei
lavoratori sui vagoni stessi;
b) fornire ai lavoratori scale o altri mezzi
idonei, qualora esigenze operative impongano la verifica delle merci o la
copertura dei carri scoperti;
c) far utilizzare, per il carico e lo scarico
di merci in colli, appositi piani caricatori mobili ausiliari del tipo
piattaforme, plancher, sui quali i lavoratori possano trovare collocazione
esterna al campo di azione dei mezzi di sollevamento;
d) provvedere affinche'
i piani caricatori siano completi di indicazione di massimo carico espresso in
kg per mq di superficie e protetti sui lati da parapetti o difese equivalenti
qualora la loro altezza da terra superi 1,50 metri.
Art. 21
Informazioni ai lavoratori relativamente alle
merci pericolose
1. Il datore di lavoro, in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata dall'Autorita' marittima, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalita' delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.
Art. 22
Sosta nelle aree portuali di merci
pericolose
1. L'Autorita', sentita l'azienda unita' sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalita' relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.
Art. 23
Sostanze radioattive
1. Il datore di lavoro deve assicurarsi che la movimentazione o la manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive siano effettuati per il tempo strettamente necessario secondo le modalita' individuate dall'Autorita' sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Art. 24
Utilizzazione delle pallets
1. Il datore di lavoro provvede affinche' le pallets, comprese quelle "a
perdere", siano:
a) di buona e di adeguata resistenza allo scopo per cui sono
impiegate;
b) mantenute in buono stato di conservazione;
c) impiegate in
modo appropriato.
2. Il datore di lavoro provvede, altresi', affinche':
a) nell'alzata il
carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non danneggino il carico e
le stesse pallets;
b) per l'accatastamento, con non piu' di quattro pallets
cariche, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra le
precedenti pallets;
c) i forcali dei carrelli per la movimentazione penetrino
nelle pallets per una profondita' pari al 75% della sua larghezza parallelamente
ad essa;
d) le pallets a perdere non siano reimpiegate; qualora esse siano
reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente e sistemate con
ordine.
Art. 25
Precauzioni per i lavoratori per le operazioni
relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose
1. Il datore di lavoro deve:
a) qualora il carico alla rinfusa sia
suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare impoverimento
del contenuto di ossigeno nell'ambiente provvedere, tramite un consulente
chimico di porto, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno
nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle
opportune misure di sicurezza; comunicandole all'Autorita', che puo' disporre
controlli;
b) qualora durante le operazioni relative a merci alla rinfusa i
lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interponti, mettere a
disposizione dei lavoratori scale fisse, o mobili pronte all'uso, atte ad
assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico
franante;
c) nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti,
assicurarsi che i lavoratori, addetti ad operazioni da effettuarsi in stiva,
utilizzino idonee cinture di sicurezza.
Art. 26
Utilizzo di benne
1. Il datore di lavoro deve, quando lo scarico viene eseguito per mezzo della "benna" o altri mezzi simili, provvedere affinche' non sia effettuato il cosiddetto "lancio della benna", teso a raccogliere la merce in punti della stiva difficilmente accessibili all'attrezzo.
Art. 27
Precauzioni per i lavoratori relativamente alle
merci congelate o refrigerate
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i pompaggi di alimentazione
del circuito frigorifero cessino prima dell'inizio delle operazioni
nell'ambiente interessato;
b) quando all'interno della stiva o locale' o
contenitore frigorifero la temperatura e' inferiore a -14 c, il tempo di impiego
dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti
locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di
salute;
c) non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno
della stiva o cella frigorifera e' inferiore a -22 c.
Art. 28
Merce in colli e in contenitori
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) l'accesso dei lavoratori al
piano superiore di merci in colli che non superino i 5 metri di altezza e dei
contenitori appilati su due ordini sia consentito con l'uso di scale portatili,
purche' queste siano di lunghezza tale da garantire un sicuro ed agevole accesso
alla zona di lavoro;
b) ai piani superiori delle merci in colli oltre i 5
metri di altezza e dei contenitori appilati su tre o piu' ordini i lavoratori
accedano:
1) a mezzo di piattaforme di lavoro elevabili, 2) a mezzo di
gabbia, movimentata da portainer, solidale con lo spreader ovvero a mezzo di
spreader dotato di vano con adeguato parapetto e che la movimentazione della
gabbia avvenga lentamente ed il mezzo di sollevamento non effettui piu' di un
movimento per volta;
c) i lavoratori, che operano oltre i 5 metri di altezza
o sul tetto di contenitori oltre il secondo ordine, od ove si presenti comunque
il rischio di caduta, indossino una cintura di sicurezza e siano agganciati
all'apparecchio che li ha trasportati sulla postazione di lavoro o ad altro
apparecchio equivalente.
Art. 29
Movimentazione dei contenitori
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) nelle operazioni di imbarco
o sbarco, il sollevamento dei contenitori pieni sia effettuato facendo uso degli
appositi spreaders e il manovratore non proceda a virare il contenitore prima di
aver ottenuto la sicurezza della chiusura dei twist-locks, attraverso
l'indicazione delle apposite alette o delle apparecchiature automatiche di
controllo; nel caso di sollevamento da camion a mezzo gru, l'autista posizioni
il contenitore nel punto di aggancio sotto lo spreader solo dopo essersi
assicurato che il contenitore sia libero dai twist. Nel caso di utilizzo di
spreaders a chiusura manuale, al manovratore sia comunicato che la chiusura dei
twist-locks e' stata effettuata; qualora non siano disponibili spreaders, la
manovra dei contenitori sia effettuata mediante imbragatura che assicuri la
verticalita' dei calanti d'angolo;
b) i contenitori siano movimentati uno per
volta, a meno che non siano disponibili spreaders od idonei congegni predisposti
per operazioni multiple;
c) i contenitori siano movimentati anche con
carrelli elevatori equipaggiati con idonee forche, solo nel caso in cui siano
forniti delle apposite tasche di presa.
2. Il datore di lavoro puo' derogare alle prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), per la movimentazione dei contenitori vuoti, purche' siano adottate cautele volte ad assicurare la corretta esecuzione delle operazioni ed a garantire l'incolumita' dei lavoratori.
Art. 30
Contenitori appilati e su pianali
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i contenitori appilati su
piu' ordini siano sistemati in modo che i blocchi d'angolo combacino fra di
loro, per garantire stabilita' a tutto l'appilaggio e che il massimo strapiombo
rispetto alla verticale non superi l'1,5%;
b) i contenitori caricati su
pianale siano ad esso assicurati mediante serraggio dei rispettivi twist -
locks, a meno che il pianale non sia fornito di apposite guide laterali e
d'angolo di invito e contenimento.
Art. 31
Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla
movimentazione dei contenitori
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) la parte retrostante della
cabina di guida dei trattori e delle automotrici addetti alla movimentazione dei
contenitori nei terminali sia dotata di strutture idonee a proteggere il
conducente da contatti violenti in direzione orizzontale, salvo l'utilizzo di
rimorchi specializzati;
b) i mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione
dei contenitori siano dotati di fanaleria di circolazione di efficacia almeno
pari a quella prevista per le macchine operatrici in genere; siano inoltre
equipaggiati con fanali atti a realizzare condizioni di illuminazione di massima
sicurezza nell'area operativa, oltre che con dispositivo acustico, con luce
gialla lampeggiante ed ogni altro dispositivo che le condizioni di esercizio
locali facciano presumere utile per la sicurezza degli addetti;
c) ogni
mezzo, oltre ai normali freni di esercizio, sia dotato di freno di soccorso da
azionarsi in caso di pericolo.
2. Il datore di lavoro provvede, altresi', che all'interno del terminale nessun mezzo, compresi gli autoveicoli, superi la velocita' di 30 Km/h.
Art. 32
Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione
dei contenitori
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) la circolazione dei mezzi
operativi lungo la viabilita' sia eseguita con l'ausilio di segnalatori a terra
ogni qual volta il conducente del mezzo non sia in grado di controllare
visivamente, in tutto o in parte, il percorso da seguire;
b) il segnalatore
ed i lavoratori presenti nelle aree operative indossino indumenti ad alta
visibilita' con bande o bretelle rifrangenti.
Art. 33
Movimentazione di merci in colli e in contenitori
in aree portuali non specializzate e non recintate
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) non siano utilizzate
macchine movimentatrici a portale del tipo transcontainers, ponti mobili su
rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle carriers e simili;
b) la
velocita' di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione
non superi i 20 Km/h;
Art. 34
Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su
navi traghetto e navi a carico orizzontale
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) non vengano imbarcati
veicoli merci il cui carico risulti superiore alla portata indicata nel
documento di circolazione;
b) la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a
bordo solamente il conducente.
Art. 35
Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su
navi traghetto e navi a carico orizzontale
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) prima dell'imbarco a bordo
sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da
imbarcare;
b) i veicoli siano rizzati in modo sicuro;
c) i veicoli e le
merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai
lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno
ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm;
d)
siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezzi
antincendio;
e) siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri
servizi elettrici;
f) siano tenute spente le luci esterne ed interne;
g)
non siano chiuse a chiave le porte;
h) durante l'imbarco, la permanenza a
bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare ed eseguire sulla nave
lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di
ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui sono
sistemati;
i) il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.
Art. 36
Livello di inquinamento e rumorosita' sulle navi
traghetto e sulle navi a carico orizzontale
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) durante le operazioni di
imbarco e sbarco il limite di inquinamento dell'aria da ossido di carbonio sia
contenuto al di sotto di 50 ppm; se tale limite e' superato, siano utilizzate
idonee misure protettive individuali; se la concentrazione di ossido di carbonio
raggiunge 75 ppm le operazioni siano sospese e le persone presenti nel locale
siano allontanate;
b) qualora il livello di rumorosita' superi gli 85
decibels siano utilizzate idonee misure protettive individuali.
Art. 37
Norme particolari per le navi a piu' ponti
provviste di elevatori
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) durante la manovra di
imbarco e sbarco e in fase di movimentazione all'interno della nave, il
conducente del veicolo sia assistito da un segnalatore il quale deve indossare
indumenti ad alta visibilita' con bande o bretelle rifrangenti;
b) siano
predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi simili, volte
a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilita' di
accesso, quando la piattaforma mobile non e' presente.
TITOLO II
DISPOSIZIONI INERENTI LE OPERAZIONI DI
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE
Art. 38
Documento di sicurezza
1. Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da piu' imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa.
2. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei
lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo n. 626 dei 1994 e successive modifiche, contenente
anche:
a) l'individuazione delle fasi di lavoro e delle principali
attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori;
b)
l'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo;
c) la
localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di
lavoro;
d) le fasi nelle quali si puo' verificare la presenza contemporanea
di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno
stesso ambiente;
e) la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per
le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in
ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio;
f)
l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta
contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.
3. Il titolare dell'impresa capo-commessa consegna copia del documento di cui al comma 2 alle imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori.
4. Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attivita' delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse.
5. Il titolare dell'impresa capo-commessa e' tenuto a conservare copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonche' a consegnarne copia all'Autorita' ed all'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Art. 39
Accesso alla nave, posti di lavoro e di
passaggio
1. Il datore di lavoro, tenendo conto del numero dei lavoratori presenti a
bordo e delle operazioni in corso, provvede affinche':
a) siano messe a
disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo
scalandrone in dotazione della nave, altre passerelle di adeguata robustezza e
sicurezza, poste in banchina, in zone sgombre per facilitare il transito delle
persone;
b) le vie di fuga dai vari locali siano segnalate con apposite
"frecce" fluorescenti, ed illuminate con impianto di luce di emergenza.
Art. 40
Parapetti dei bacini galleggianti
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i bacini galleggianti siano
provvisti di piani percorribili di sommita' di parapetto normale su tutti i lati
verso il vuoto;
b) il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile
per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o
in uscita;
c) le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano,
altresi', fornite di parapetto.
Art. 41
Galleggianti adibiti a lavori di
manutenzione
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) le opere provvisionali,
installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui
devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti;
b) i
ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano
protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.
Art. 42
Impianti elettrici della nave
1. Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato
da energia elettrica dall'esterno, provvede affinche':
a) tutti i circuiti
per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di
sicurezza;
b) tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al
fine di accertarne l'idoneita' a ricevere energia elettrica da terra in
condizioni di sicurezza;
c) se la nave si trova in bacino galleggiante, essa
sia messa a terra.
Art. 43
Impianti elettrici all'interno dei bacini
galleggianti
1. Il datore di lavoro provvede che ogni impianto elettrico, posizionato sulla platea del bacino galleggiante, necessario all'esecuzione dei lavori, sia a tensione di sicurezza non superiore a 50 V o munito di idonea protezione differenziale.
Art. 44
Illuminazione di sicurezza
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) le zone interessate alla
lavorazione ed al transito delle persone siano dotate di un impianto per
l'illuminazione di sicurezza alimentato da batterie di accumulatori, provviste
di dispositivi di ricarica, ovvero da gruppi elettrogeni indipendenti con
dispositivo automatico di avviamento, ovvero ancora da lampade di emergenza
fisse con batteria incorporata.
b) le vie di sfuggita siano segnalate anche
in condizione di illuminazione ordinaria.
Art. 45
Illuminazione di emergenza
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) l'impianto di illuminazione
di emergenza per transito con esodo sia indipendente dall'impianto di normale
illuminazione della nave e sia adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei
lavoratori, assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite
di sicurezza;
b) l'alimentazione dell'impianto di emergenza sia effettuata
tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire la normale energia di
distribuzione dello stabilimento e, in caso di emergenza, un'alternativa;
c)
le lampade dell'impianto di illuminazione di emergenza siano tenute sempre
accese.
Art. 46
Misure di prevenzione in caso di uso di miscele
ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza
nelle operazioni di ossitaglio
1. In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica , saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonche' in caso di operazioni di ossitaglio, il datore di lavoro deve presentare domanda, corredata dal certificato di non pericolosita' rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorita' marittima affinche' la stessa, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, rilasci il nulla-osta all'uso della fiamma.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
a) natura e durata del
lavoro;
b) descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma o altri
simili mezzi;
c) denominazione dell'impresa che eseguira' i lavori;
d)
nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione.
3. L'Autorita' marittima rilascia il nulla-osta di cui al comma 1 indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza e si riserva la facolta' di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.
4. L'Autorita' marittima provvede a trasmettere copia dei nulla-osta di cui al comma 1 all'Azienda unita' sanitaria locale competente ai fini della vigilanza.
5. E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entita' o improrogabili.
6. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.
Art. 47
Operazioni di saldatura elettrica
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) sia predisposto un adeguato
sistema di ventilazione, nonche' un sistema di aspirazione localizzata dei fumi
alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
b) la zona di
saldatura sia protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o
riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
2. Per operazioni di saldatura da effettuare in ambienti con presenza di gas
inerte o in atmosfera protetta, il datore di lavoro e' tenuto a:
a) munire i
lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente di adeguati sistemi di
ventilazione, di adeguati respiratori isolanti;
b) munire, inoltre, i
lavoratori di idonea cuffia protettiva per le radiazioni U.V. e di casco con
visiera dotato di vetro inattinico;
c) schermare, nelle operazioni di
saldatura su lega leggera, la zona interessata all'operazione in modo adeguato
per evitare che altri lavoratori possano essere colpiti dalle radiazioni UV.
riflesse sulla lamiera.
Art. 48
Lavori in locali chiusi e angusti
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) negli spazi chiusi e
angusti, l'accesso di operai isolati avvenga soltanto con assistenza
esterna;
b) sia prevista idonea ventilazione forzata ed adeguata
illuminazione;
c) ove, a causa di lavori gia' effettuati o di sostanze
precedentemente contenute, esistano rischi di esplosione, incendio,
intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale, anche nei locali
adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che accerti,
preventivamente, le condizioni di respirabilita' o di infiammabilita' dell'aria
presente nell'ambiente;
d) nei lavori che implicano l'uso di cannelli
ossiacetilenici, di pinze per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille,
un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi siano gas in
concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni;
e) per le lavorazioni
a fuoco sia predisposta idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Una
persona addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio assista
all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto da membri dell'equipaggio,
l'assistenza sia prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi
antincendio" autorizzati dall'Autorita'.
Art. 49
Lavori entro cisterne, casse, depositi di
combustibile, doppi fondi e locali simili
1. Il datore di lavoro deve impedire che i lavoratori effettuino lavori all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini, o altri locali interni, comunque pericolosi, delle navi, delle macchine o delle apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla degasificazione degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata.
2. Quando debbono effettuarsi eccezionalmente sopralluoghi o lavori di breve
durata in cisterne di petroliere od in grandi depositi con accesso dall'alto, se
la presenza di gas, vapori nocivi e temperature molto elevate non possono
evitarsi con sufficiente sicurezza, il datore di lavoro deve munirsi dei nulla
osta dell'Autorita' marittima di cui all'articolo 46 e deve, comunque,
provvedere affinche':
a) i lavoratori siano muniti di cintura di sicurezza,
e, ove necessario, di idonei apparecchi atti a consentire la normale
respirazione; e che essi siano assistiti da un operaio presso l'accesso dei
predetti locali, pronto ad intervenire in caso di necessita';
b) le valvole e
gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione coi suddetti locali siano
chiusi e bloccati, i tratti di tubazione eventualmente liberi siano intercettati
mediante flange cieche o mezzi equivalenti e che sia applicato sui dispositivi
di chiusura o di isolamento un avviso con l'indicazione del divieto di
manovra.
Art. 50
Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a
lavori
1. Il datore di lavoro vieta nei lavori di sabbiatura "a secco" l'uso della sabbia silicea e di materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri contenenti silice libera, assicurando l'utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice.
2. Tali lavori devono essere effettuati con modalita' che non interferiscano con altri lavori ed in orari differiti.
3. Il datore di lavoro deve:
a) dotare i lavoratori addetti all'operazione
di sabbiatura dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
1)
cappuccio o casco con visiera, con idonei protettori oculari, dotato di
regolatore di flusso d'aria;
2) scarpe antiscivolo;
3) idonea tuta
protettiva;
4) guanti;
5) protettori auricolari;
6) respiratore a presa
d'aria esterna.
b) controllare i filtri di depurazione dell'aria di
alimentazione al casco proveniente dal compressore;
c) assicurare un sistema
per l'interruzione automatica del getto che entri in azione allo sganciamento
accidentale della spingarda;
d) predisporre per le operazioni di sabbiatura
nei locali interni:
1) adeguata illuminazione;
2) sufficiente ventilazione
di diluizione, garantendo il controllo visivo o sonoro e l'assistenza da parte
di un operatore esterno, ovvero attraverso l'adozione dei doppi controlli e dei
doppi comandi alla spingarda ed all'esterno.
e) assicurare periodiche pulizie
delle zone di lavoro, utilizzando anche idonee apparecchiature meccaniche, al
termine del turno di lavoro e, comunque, al termine della lavorazione;
f)
predisporre un idoneo sistema per la raccolta del materiale di risulta, da
smaltire nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei
rifiuti.
3. Le operazioni di sabbiatura al fasciame esterno delle navi, all'interno dei bacini galleggianti e ad accosti ben definiti e, comunque, lontani dalle zone dove si compiono operazioni commerciali, sono autorizzate dall'Autorita' su conforme parere dell'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Art. 51
Operazioni di pitturazione a spruzzo
(airless)
1. Il datore di lavoro, per le operazioni di pitturazione a spruzzo di tipo
airless, che nel corso della lavorazione e nella successiva fase di essiccazione
possono produrre atmosfere tossiche od esplosioni, deve provvedere a:
a)
togliere nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti tutto quanto possa
innescare incendi od esplosioni;
b) interrompere l'alimentazione elettrica,
ad esclusione delle utenze antideflagranti;
c) rimuovere gli oggetti
metallici, che cadendo possono provocare scintille;
d) verificare che nessuno
porti con se' fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed ogni altro elemento che
cadendo o sfregando possa provocare scintille;
e) segnalare con idonei
cartelli la zona interessata alla pitturazione;
f) ventilare l'ambiente con
estrattori, di idonea portata e di tipo "a sicurezza", che garantiscano
l'allontanamento dei vapori di solventi;
g) preparare e miscelare pitture
nello stesso ambiente di lavoro, purche' idoneo, controllato e ventilato ai
sensi della lettera f);
h) disporre che nei locali interessati non si
svolgano altre lavorazioni;
i) predisporre un impianto elettrico di
illuminazione del tipo "a sicurezza";
l) disporre che i contenitori di
pittura e di solvente, non usati, siano chiusi e separati da fonti di calore,
compresi i raggi del sole;
m) munirsi di pittura in quantita' necessaria al
tipo di lavoro;
n) conservare, al termine dei lavori, ogni quantita' residua
di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con l'indicazione in
ordine al contenuto;
o) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun'altra
lavorazione, se non dopo una valutazione ambientale eseguita dall'organo tecnico
in ordine alla situazione dell'ambiente di lavoro;
p) effettuare la
pitturazione delle parti esterne della nave con modalita' tali da evitare
interferenze con altre eventuali lavorazioni, o in orari differiti;
q) dotare
il personale addetto alla pitturazione di indumenti antistatici, scarpe con
suola senza chiodatura e prive di rifiniture metalliche, respiratore isolante a
presa d'aria esterna o maschera a filtro in modo che il sistema di areazione in
funzione garantisca una concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate in condizioni meteorologiche idonee secondo le prescrizioni dettate dall'Autorita' sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Art. 52
Operazioni di coibentazione
1. Il datore di lavoro non deve consentire, sia in fase di nuove applicazioni sia in fase di ripristino di coibentazioni, l'uso di materiali contenenti amianto, ne' aria compressa per pulizie di qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione.
2. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il materiale costituito da
fibre minerali artificiali (MMMF), quali fibra di vetro, lana di vetro e di
roccia, fibre ceramiche o altro, che si puo' presentare sotto forma di
materassini, di cordolo, di coppella preformata, di foglio, di pannello, ed
altro, non sia accumulato nei locali di lavoro in quantita' superiore a quella
necessaria per la lavorazione e protetto in idonee condizioni;
b) nelle
operazioni di taglio, sagomatura e adeguamento dimensionale dei materiale di cui
alla lettera a), per la successiva applicazione, in caso di formazione di
polveri di qualunque specie, siano adottate misure volte a impedire o ridurre lo
sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri derivanti;
c)
i locali di lavoro siano puliti mediante aspiratori a fine turno e non
contemporaneamente all'applicazione o installazione dei materiali;
d) i
locali in cui sono eseguite operazioni di coibentazione di consistente entita' e
durata o interventi con materiali che possano disperdere fibre siano isolati dai
locali in cui si eseguono altre lavorazioni;
e) le operazioni di taglio ed
incollaggio di pannelli in poliuretano e l'applicazione di schiume
poliuretaniche siano effettuate usando idonei sistemi di aspirazione alla fonte,
e gli addetti alla lavorazione siano dotati di tute monouso e idonei respiratori
a filtro.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVE A MARE DI NUOVE
COSTRUZIONI E DI OPERE DI GRANDE TRASFORMAZIONE NAVALE
Art. 53
Documento di sicurezza
1. Il datore di lavoro deve, con congruo anticipo rispetto al momento di
inizio delle prove, elaborare il documento di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, contenente anche:
a)
l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i relativi piani
predisposti;
b) la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei
servizi igienico-assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave.
Art. 54
Equipaggio e personale tecnico imbarcato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, del decreto del
presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per l'esecuzione di prove di
navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di
trasformazione o riparazione, il datore di lavoro provvede affinche':
a) sia
assegnato un equipaggio, in conformita' alla tabella di armamento determinata
dall'Autorita' marittima, addestrato secondo la tipologia e le caratteristiche
della costruzione o nave oggetto delle prove;
b) l'equipaggio riceva adeguata
formazione relativamente alle caratteristiche degli impianti di bordo e della
loro utilizzazione, con chiamata a bordo in congruo anticipo, in modo da
garantire che lo stesso sia in grado di fronteggiare situazioni di emergenza
come l'abbandono della nave, l'incendio grave, la collisione, l'incaglio, la
falla, il pronto intervento, l'uomo a mare, il pronto soccorso;
c) nel corso
delle ore notturne il personale che rimane a bordo, abbia adeguata sistemazione
logistica;
d) sia garantita la presenza a bordo di un medico e di un
infermiere, di dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate
in relazione alla tipologia ed alla durata delle prove, nonche' al numero del
personale imbarcato, secondo la vigente normativa;
e) prima dell'imbarco la
verifica dell'integrita' e dell'efficienza degli impianti e dei mezzi di
sicurezza di bordo e di quelli imbarcati per lo svolgimento delle prove e
l'applicazione di tutte le norme previste dal documento di sicurezza di cui
all'articolo 53 ed un controllo accurato dei mezzi di salvataggio;
f) a tutto
il personale imbarcato sia consegnato un vademecum contenente le informazioni di
sicurezza e le norme di comportamento a bordo, e che tale personale, prima
dell'inizio delle prove, sia formato sulle materie contenute nel vademecum.
Art. 55
Dimostrazioni al personale imbarcato
1. Il datore di lavoro, prima dell'uscita in mare della costruzione o della nave in prove di navigazione, provvede affinche' sia effettuata una dimostrazione pratica delle azioni di sicurezza, con particolare riguardo all'illustrazione dei segnali di pericolo ed ai mezzi di salvataggio.
TITOLO IV
SANZIONI
Art. 56
Norma generale
1. I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente ed i lavoratori sono soggetti alle sanzioni previste nel Titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 13 dei decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, salvo quanto previsto nel presente titolo.
Art. 57
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'articolo 5.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per violazione dell'articolo 46, commi 1 e 6, ovvero per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e di cui all'articolo 22.
3. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti:
a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per violazione dell'articolo 4, comma 3;
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per
violazione dell'articolo 21;
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni per le violazioni degli articoli da 8
a 13; da 15 a 20; da 23 a 37; da 39 a 45; 46, comma 5 ; da 47 a 52; 54.
Art. 58
Contravvenzioni del titolare dell'impresa
capo-commessa
1. Il titolare dell'impresa capo-commessa e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per violazione dell'articolo 38, comma 3.
Art. 59
Sanzioni amministrative
1. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 14.
2. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 4, comma 4.
Art. 60
Misure accessorie
1. Nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni previste e sanzionate dagli articoli 56, 57, 58 e 59, che comportino concreto pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Autorita' puo' sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attivita'.
Art. 61
Estinzione delle contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 57 e 58 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le aziende unita' sanitarie locali sono l'organo di vigilanza competente per il procedimento diretto alla estinzione della contravvenzione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le autorita' indicate all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.